TITOLO II - ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI

Capo I - IL CONSIGLIO COMUNALE
Art. 5 - Compiti e attribuzioni
Art. 6 – Presidente del Consiglio
Art. 7 - Funzionamento
Art. 8 - Decadenza dei consiglieri  
 
Capo II - IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE
Art. 9 - Il Sindaco
Art. 10 - Nomina e composizione della Giunta
Art. 11 - Competenze della Giunta
Art. 12 - Funzionamento della Giunta
Art. 13 - Sfiducia, dimissioni, cessazione
Art. 14 – Il vicesindaco  
 
Capo III - DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 15 - Obbligo di astensione




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CAPO I - IL CONSIGLIO COMUNALE
Art. 5 - Compiti e attribuzioni

1. Il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco e dai consiglieri. L'elezione e la durata del Consiglio comunale, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri sono regolati dalla legge. Nel conteggio del numero dei consiglieri va sempre compreso il Sindaco.

2. Sulla base dei principi stabiliti dalla legge al Consiglio Comunale spettano compiti di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

3. Il Consiglio esplica i propri compiti di indirizzo attraverso risoluzioni, ordini del giorno e, soprattutto, con l’adozione di atti amministrativi fondamentali di carattere normativo e programmatico contenenti obiettivi, principi e criteri ai quali dovrà uniformarsi l'attività dell'Ente.

4. Il Consiglio esercita la propria attività di controllo nel rispetto della disciplina generale prevista dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e delle norme specifiche contenute negli altri atti regolamentari. La normativa regolamentare deve garantire a tutti i consiglieri lo svolgimento di tali funzioni  in modo corretto e appropriato, in particolare per quanto riguarda la verifica del rispetto degli indirizzi e dei programmi  stabiliti dall’organo consiliare.

5. Il documento contenente le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, di cui all’art. 34, comma 2, della legge n. 142/90, deve essere presentato al Consiglio entro 30 giorni dalla seduta di convalida degli eletti e deve essere depositato presso l’ufficio Segreteria almeno 20 giorni prima della seduta consiliare nel quale viene presentato. Copia di tale atto va consegnata, entro gli stessi termini, ai capigruppo consiliari i quali possono formulare proposte di modifica e/o di integrazione da depositarsi presso l’ufficio Segreteria almeno 10 giorni prima della seduta. La stessa procedura deve essere seguita anche per eventuali adeguamenti da apportare nel corso della legislatura.

6. Almeno una volta all’anno, e in ogni caso qualora lo richieda almeno un quinto dei consiglieri, il Consiglio procede, adottando apposito atto, ad una verifica generale dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e della Giunta.

7. I consiglieri possono comunque controllare in ogni momento la rispondenza dell’azione politico-amministrativa del Comune agli indirizzi programmatici, utilizzando tutti gli strumenti normativi e regolamentari a loro disposizione. 

8. Il Consiglio Comunale può costituire, a maggioranza assoluta dei membri in carica, commissioni consiliari consultive, temporanee o permanenti, composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza in esse di almeno un rappresentante della minoranza. Possono essere costituite anche apposite commissioni per effettuare specifiche attività di controllo: la presidenza di tali commissioni viene attribuita alla minoranza. Alle commissioni consiliari non possono essere attribuiti poteri deliberativi.
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Art. 6 - Presidente del consiglio
 
1. Il Consiglio Comunale è presieduto da un Presidente eletto dal Consiglio, nella prima seduta, tra i suoi membri a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati, con votazione segreta a mezzo schede. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, il Presidente e' eletto nella stessa seduta sulla base della maggioranza assoluta degli assegnati.

2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto o fino alla sua decadenza per effetto di revoca o per dimissioni o per impedimento.

3. Le funzioni del Presidente sono:
A- la rappresentanza del Consiglio;
B- la predisposizione dell'ordine del giorno del Consiglio su proposta della Giunta;
C- la fissazione della data delle riunioni del Consiglio;
D- la convocazione del Consiglio;
E- la direzione dei lavori del Consiglio;
F- la proclamazione della volontà consiliare;
G- i poteri di polizia durante le adunanze consiliari;
H- l'informazione preventiva ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
I- la presidenza della conferenza dei capigruppo consiliari;
J- la sottoscrizione, insieme al Segretario, delle deliberazioni consiliari e dei verbali della conferenza dei Capigruppo;
K- l'attivazione delle commissioni consiliari, il loro coordinamento e la vigilanza sul loro regolare funzionamento;
L- l'autorizzazione ai consiglieri comunali all'effettuazione di missioni fuori del capoluogo del Comune, in ragione del loro mandato;
M- la notifica agli enti interessati delle nomine dei rappresentanti del Consiglio ad esso espressamente riservate dalla legge;
N- tutti gli altri compiti previsti dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

4. Il Presidente può essere revocato con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati, con mozione di sfiducia solo per gravi o ripetute violazioni di legge o per inefficienza accertata.
5. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Consigliere Anziano.
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Art. 7 - Funzionamento
 
1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato dall’apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, nel rispetto dei seguenti principi generali:
A- la convocazione deve avvenire con modalità e termini ben definiti tali da garantire la tempestività e la regolarità della consegna, nonché la chiarezza delle informazioni;
B- deve essere garantita la costituzione dei gruppi consiliari e istituita la conferenza dei capigruppo;
C- la presentazione delle proposte deve avvenire secondo tempi e modi idonei a mettere in grado i consiglieri di poterle esaminare. La discussione deve essere disciplinata in modo da consentire a tutti i consiglieri di poter esprimere liberamente le proprie opinioni;
D- per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno 6 consiglieri;
E- le modalità e i tempi di presentazione di interrogazioni e mozioni, nonché di accesso alle informazioni, devono garantire al consigliere di poter espletare liberamente e correttamente i propri compiti e allo stesso tempo consentire il regolare funzionamento del Consiglio Comunale;
F- le commissioni consiliari, sia consultive che di controllo, devono costituire uno strumento di ausilio e di supporto per il Consiglio Comunale nell’espletamento delle attività e dei compiti che gli sono istituzionalmente assegnati. Il loro funzionamento deve essere improntato a criteri di autonomia, trasparenza ed economicità;
G- garantire al consiglio l'autonomia funzionale e organizzativa necessaria a consentire il regolare espletamento dei propri compiti, mettendo a disposizione servizi, attrezzature e risorse finanziarie, anche ai gruppi consiliari regolarmente costituiti.
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Art. 8 - Decadenza dei consiglieri

1. Oltre ai casi previsti dalla legge, viene dichiarata la decadenza dei consiglieri comunali che non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio senza giustificati motivi: nel computo delle sedute non si tiene conto di quelle di seconda convocazione.
2. Al verificarsi della terza assenza consecutiva non giustificata, viene notificato al consigliere interessato l’invito a presentare in forma scritta, entro dieci giorni dalla notifica, i motivi per i quali non ha potuto partecipare ad almeno una delle sedute consiliari interessate.
3. Nella formulazione delle giustificazioni il consigliere ha naturalmente diritto di avvalersi dei principi di riservatezza che la vigente normativa sulla privacy garantisce a tutti i cittadini.
4. Il Consiglio Comunale pronuncia la decadenza nel caso in cui non vengano presentate giustificazioni nei termini sopra stabiliti, oppure qualora ravvisi che i motivi dell’assenza siano chiaramente inattendibili.
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CAPO II - IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE
Art. 9 - Il Sindaco
 
1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale diretto, secondo le modalità stabilite dalla legge.

2. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione comunale, ne ha la rappresentanza ed esercita le funzioni di Ufficiale del Governo nei casi previsti dalla legge.

3. In qualità di organo responsabile dell'Amministrazione comunale:
A- presenta al Consiglio, entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, di cui all’art. 34, comma 2, della legge n. 142/90;
B- emana direttive e ordinanze per l'esercizio di funzioni di competenza comunale, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi e alla esecuzione degli atti, provvede a dare impulso e coordinare le attività degli altri organi comunali. Sovrintende, altresì, all'espletamento delle funzioni statali e regionali delegate o sub delegate al Comune e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali;
C- impartisce al Segretario e al Direttore Generale, secondo le rispettive competenze, le direttive per l'azione amministrativa e per la gestione, indicando le priorità, i criteri organizzativi per garantire l'efficienza degli uffici e dei servizi, nonché per la fissazione dell'orario di servizio e di apertura al pubblico delle attività comunali;
D- provvede, qualora ne ravvisi la necessità, all'indizione di conferenze dei servizi, di cui assume la presidenza;
E- promuove ed assume le iniziative opportune per assicurare che istituzioni, aziende, società o altri enti pubblici o privati appartenenti o partecipati dal Comune svolgano la propria attività in coerenza con gli indirizzi adottati dal Consiglio Comunale;
F- promuove la conclusione degli accordi di programma e provvede alla relativa stipula;
G- impartisce le direttive e vigila sul servizio di Polizia Municipale;
H- firma gli atti amministrativi esterni aventi contenuto discrezionale;
I- esercita ogni altra funzione attribuitagli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti comunali.
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Art. 10 - Nomina e composizione della Giunta
 
1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da numero cinque Assessori, tra i quali viene indicato il vicesindaco.
2. La nomina dei componenti della Giunta è effettuata dal Sindaco nel rispetto dei tempi, modi, procedure e casi di incompatibilità stabiliti dalla legge.
3. Possono essere nominati Assessori, in numero non superiore a due, cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità a consigliere comunale. In tal caso nel provvedimento di nomina devono essere riportati i motivi della scelta effettuata. Non può essere nominato Assessore non consigliere il cittadino che sia membro del Parlamento, Consigliere Regionale o Provinciale, nonché il candidato non eletto nell’ultima consultazione elettorale amministrativa del Comune di Monte Urano o il Consigliere dimesso o decaduto nello stesso periodo.
4. I componenti la Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.
5. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio, senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle adunanze e senza diritto di voto.
6. Il Sindaco può affidare agli Assessori, con proprio provvedimento da comunicare ai capigruppo consiliari, l'esercizio delle funzioni di sovrintendenza per determinati settori. Nell'attribuzione di tali funzioni e nel loro esercizio va comunque tenuto presente il principio della separazione dei poteri per cui agli Assessori spettano compiti di indirizzo e controllo nell’ambito delle proprie competenze. Anche le eventuali revoche e/o modifiche sono fatte per iscritto e comunicate ai capigruppo consiliari.
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Art. 11 - Competenze della Giunta
 
1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali di governo, al fine della loro traduzione in politiche di intervento, orientando l'apparato amministrativo e svolgendo funzioni di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio, al quale riferisce almeno una volta all’anno circa la propria attività.
2. Le attività di impulso e di proposta consistono nella tempestiva formulazione di proposte di deliberazione nelle materie riservate al Consiglio, da sottoporre all’esame di tale organo.
3. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, agli organi di decentramento, al Direttore Generale, al Segretario, ai funzionari e ai responsabili dei servizi. In particolare spetta alla Giunta:
A- l'adozione degli atti di indirizzo interpretativo e applicativo riguardanti disposizioni normative e regolamentari;
B- l'individuazione e la definizione di obiettivi, priorità, piani, direttive per l'azione amministrativa e per la gestione, nel rispetto delle linee programmatiche generali stabilite dal Consiglio;
C- l'approvazione dei progetti di lavori pubblici e le eventuali varianti;
D- l'approvazione dei capitolati per le forniture di beni o l’affidamento di servizi;
E- provvedimenti in merito ad acquisti, alienazioni, permute, locazioni previsti in atti fondamentali del Consiglio;
F- l'individuazione delle risorse umane, finanziarie e materiali da destinare alle diverse finalità, e la loro ripartizione tra gli uffici e i servizi;
G- l'adozione di tutti gli atti ad essa attribuiti da specifiche disposizioni.
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Art. 12 - Funzionamento della Giunta
 
1. La Giunta è convocata dal Sindaco, che ne dirige e coordina l'attività, assicurando l'unità ed il rispetto dell'indirizzo politico amministrativo.
2. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori. Tale attività si esplica attraverso l'adozione di deliberazioni su proposta del Sindaco, degli Assessori, del Direttore Generale, del Segretario Generale e dei dipendenti ai quali siano state attribuite funzioni di direzione e responsabilità dei servizi, ciascuno secondo le rispettive competenze.
3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa, e per la loro validità è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le proposte vengono votate in modo palese e si intendono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.
4. Il Segretario prende parte all'attività della Giunta con funzioni di assistenza giuridico-amministrativa in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti. È altresì responsabile della corretta stesura del verbale e lo sottoscrive insieme al Sindaco o a chi abbia presieduto in sua vece. I responsabili dei servizi e il Direttore generale possono assistere alle sedute, su richiesta della Giunta, al fine di fornire elementi valutativi per le decisioni. 
5. Copie delle deliberazioni adottate dalla Giunta di cui alle lett. a) e b) dell'art. 17, comma 38, della legge n. 127/97, sono trasmesse ai capigruppo consiliari contestualmente alla loro affissione all’albo pretorio, insieme all’elenco delle deliberazioni pubblicate. I testi di tutte le deliberazioni adottate dalla Giunta sono comunque a disposizione di tutti i consiglieri, per la visione o per estrarne copia, presso l'ufficio Segreteria durante l’orario di servizio.
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Art. 13 - Sfiducia, dimissioni, cessazione
 
1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, ai sensi dell’art. 37 della legge n. 142/90.
2. L'atto con cui il Sindaco revoca uno o più Assessori deve essere sinteticamente motivato con riferimento al rapporto fiduciario.
3. Le dimissioni di uno o più assessori vanno presentate al Sindaco. Alla sostituzione degli assessori dimissionari, o revocati o cessati dall’ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva unitamente al nominativo del nuovo o dei nuovi Assessori, qualora si sia provveduto alla sostituzione.
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Art. 14 - Il vicesindaco

1. Il vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, ovvero in caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge.
2. Se la cessazione dalla carica di Sindaco avviene per impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso, le relative funzioni sono svolte dal vicesindaco fino alla proclamazione del nuovo eletto. In caso di scioglimento del Consiglio, il vicesindaco svolge le funzioni di Sindaco, fatte salve le ipotesi di commissariamento.
3. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del vicesindaco, le funzioni di Sindaco sono esercitate dall'Assessore più anziano di età.
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CAPO III - DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 15 - Obbligo di astensione
  
1. Il Sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.
2. Il presente articolo si applica anche, durante le sedute di Giunta o Consiglio, al Segretario comunale o al vicesegretario che lo sostituisce: in questi casi l’organo collegiale nomina tra i propri componenti un sostituto che svolge provvisoriamente le funzioni di verbalizzazione.
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